Di seguito alcune delle principali novità previste dalla Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) e dal Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024 n.203). -Riforma dell’Irpef: a decorrere dal 01 gennaio 2025 diventa strutturale la riforma dell’Irpef, pertanto l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote rimane quindi la seguente: - Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati: viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024. - Confermato trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati. - Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”: viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si basa più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma è solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione. -Bonus: Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Il bonus non concorre alla formazione del reddito. -Ulteriore detrazione: l’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dell’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari: a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000; al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000. Sia il bonus che l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. Pertanto, in sede di conguaglio, i sostituti dovranno verificare la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione e procedere poi, nel caso, al recupero delle somme non spettanti. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: -Spese di trasferta fuori comune: dal 1 gennaio 2025 obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta fuori comune per le imprese: è stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente relativi a rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 del TUIR per: L’obbligo di tracciabilità non riguarda l’acquisto di biglietti ferroviari, aerei e autobus di linea. Resta quindi valida la possibilità di pagamento in contanti di biglietti dei mezzi pubblici di linea. La norma prevede l’obbligo di pagare tali spese con versamento bancario o postale oppure carte di credito, di debito, bancomat, assegni bancari e circolari e strumenti elettronici di pagamento che consentano la tracciabilità del flusso. La norma prevede solo che il versamento sia tracciato, il che non presuppone che questo debba avvenire con uno strumento di pagamento riferibile al datore di lavoro. Ad esempio la spesa del taxi potrebbe essere sostenuta dal dipendente in trasferta con la propria carta di credito. Il datore dovrà poi acquisire l’evidenza dell'avvenuto pagamento tracciato per trattare correttamente il rimborso. Si precisa ancora che mentre per i rimborsi di spese di trasporto il nuovo obbligo di tracciabilità riguarda sia le trasferte al di fuori che quelle all'interno del Comune dove si trova la sede di lavoro. Per le spese di vitto e alloggio, invece, il nuovo obbligo di tracciabilità vale solo in caso di rimborso per trasferte del dipendente fuori dal territorio comunale della sede di lavoro. Per le trasferte all’interno del Comune, tassazione per il dipendente. Restano fuori dalla tracciabilità anche i rimborsi chilometrici. - Super deduzione al 120% per nuove assunzioni: La norma prevede una super deduzione pari al 120% in caso di incremento numerico dei dipendenti a tempo indeterminato (anche con riferimento ai rapporti a tempo determinato) al termine del periodo d’imposta 2024 rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (2023). La legge di Bilancio ha previsto la proroga per altri due periodi d’imposta, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. - Durata del periodo di prova nei rapporti a termine: l’art. 13 della Legge 203/2024 dispone che la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro; sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva. Si prevede inoltre che la durata del periodo di prova, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 giorni né superiore:
- Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili e abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi (cioè genitori o nonni) vale a dire, ad esempio il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
- Fringe benefit: confermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit:
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: per quanto riguarda l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.Invece per le lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, trova applicazione fino al 31dicembre 2026.
- Congedo parentale: per tutti coloro che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31/12/2024 hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale pagato all’80% entro il limite di età di 6 anni del bambino, i restanti 6 mesi al 30% entro il limite di età dei 12 anni del bambino.
- Agevolazione lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi: nel settore turistico, ricettivo e termale trattamento integrativo dal 01/01/2025 al 30/09/2025, non concorre a formare il reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Il reddito da lavoro dipendente non deve essere superiore a 40.000 € nel periodo d’imposta 2024.
Consulente del Lavoro



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