E' stato pubblicato nella G.U. l’Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Dal giorno 3 settembre 2024, terminata la fase sperimentale, la Banca Dati delle Strutture Ricettive entra quindi in esercizio su tutto il territorio nazionale.
Dalla data di pubblicazione dell’Avviso decorre il termine di 60 giorni per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 recante “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”.
Pertanto, gli obblighi previsti dalla citata disposizione e le relative sanzioni si applicheranno a decorrere dal giorno 2 novembre 2024.
Ricordiamo che sono tenuti a richiedere il CIN i seguenti soggetti:
Per richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), il soggetto interessato può accedere alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di pertinenza, sarà possibile procedere con l’istanza.
Potete rivolgervi ai nostri uffici per ricevere assistenza nella presentazione della richiesta sul portale del Ministero del Turismo.
Contatti -> https://www.confesercentidelbiellese.it/contatti
ATTENZIONE!Per poter presentare la richiesta è necessario, previo appuntamento, essere in possesso di SPID o CIE ATTIVI e dell'attuale codice CIR, ed essere in regola con la nuova normativa sui requisiti della sicurezza sotto indicati.
OBBLIGHI
Per completezza, riepiloghiamo di seguito quali sono gli obblighi previsti dal citato art. 13 ter del D. L. n.145/2023.
I titolari delle strutture ricettive, i locatori di immobili destinati alla locazione turistica e alla locazione ex art. 4 del D.L. n. 50/2017 si dovranno adeguare a tali obblighi a decorrere dal 2 novembre 2024.
A. OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE E INDICAZIONE DEL CIN
➢ Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.50 /2017, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto:
o ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici
o ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
➢ I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.50 /2017, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
➢ I soggetti di cui sopra sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.773/1931, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
B. REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE GAS
➢ Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.50 /2017, gestite in forma imprenditoriale, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
➢ Tutte le unità immobiliari, sia gestite in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, devono essere dotate:
C. OBBLIGO DI SCIA
➢ Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.50 /2017 in forma imprenditoriale3 è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
SANZIONI
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni applicabili a partire dal 2 novembre 2024 in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023.
➢ Si applica la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile:
➢ Si applica la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione, con l'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato:
➢ Si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale che prescrive i requisiti di sicurezza degli impianti:
➢ Si applica la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata:
➢ Si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile:



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