Nuovi obblighi - Sicurezza nei luoghi di lavoro -

Nuovi obblighi - Sicurezza nei luoghi di lavoro -

La conversione in legge del decreto 146 del 21.10.2021 e decreto legge 4 maggio 2023 n° 48 rafforza gli adempimenti già previsti nel Testo unico 81/2008 su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, implementando obblighi, sanzioni e le competenze degli organi di vigilanza.

E' stato potenziato il ruolo dell'ispettorato del lavoro che ora ha potere di vigilanza in tutti i settori produttivi.

Oltre a ASL, Vigili del Fuoco in materia di prevenzioni Incendi, Carabinieri-NAS, anche l'ispettorato ha ora pieni poteri di vigilanza e sanzionatori.

Per contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, è previsto, a differenza di prima, il provvedimento della SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' lavorative nel momento in cui la violazione è riscontrata.

Tra le violazioni che determinano la sospensione immediata dell'attività e delle sanzioni aggiuntive, a titolo di esempio:

MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)  sanzione aggiuntiva euro 2.500;

MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA  sanzione aggiuntiva euro 2.500;

MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  sanzione aggiuntiva euro 300 a lavoratore;

MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE sanzione aggiuntiva euro 3.000;

QUINDI, TRE PRIORITA' PER RISPONDERE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1 DOCUMENTAZIONE IN AZIENDA

I documenti relativi alla sicurezza Documento Valutazione Rischi DVR, piano di emergenza, ecc. devono essere presenti in azienda e, nel caso di più unità operative, nelle singole sedi. Il DVR deve essere stato redatto e avere data certa.

2 OBBLIGO DI FORMAZIONE

L'obbligo di formazione non è più procrastinabile e rimandabile. La Formazione deve essere fatta seguendo le indicazioni normative. In caso di mancanza di formazione (e di addestramento in alcuni casi, tipo movimentazione carichi, utilizzo di attrezzature da lavoro, ecc.) è prevista, oltre la sanzione pecuniaria, la sospensione dell'attività lavorativa.

3 OBBLIGO DEL PREPOSTO

Introdotto l'obbligo di individuare e nominare il o i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza.

Si precisa, per chiarezza, che i preposti sono coloro i quali, in base alla gerarchia e alle proprie competenze professionali, sovrintendono alle attività lavorative altrui attuando le direttive ricevute dai datori di lavoro o dai dirigenti, verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori. Il preposto deve ricevere idonea formazione e la nomina deve essere formalizzata con un documento scritto.

NOVITA' IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

I nuovi Decreti antincendio di settembre 2021 introducono novità anche per le aziende, di seguito riportiamo brevemente le indicazioni presenti nei tre Decreti che entreranno in vigore ad OTTOBRE 2022.

1)          D.M. 1/09/2021

Con il D.M. 1/09/2021 vengono principalmente normate le verifiche da eseguire sui vari presidi antincendio, individuando i criteri che devono possedere i tecnici che li effettuano. Tutti gli interventi manutentivi devono essere registrati e deve pertanto essere predisposto un REGISTRO DEI CONTROLLI, da mantenere costantemente aggiornato, sul quale devono essere annotati tutti i CONTROLLI PERIODICI e gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

Viene regolamentata anche la SORVEGLIANZA, cioè i controlli visivi sui vari presidi destinati all'emergenza fatti dall'azienda tra I due controlli periodici di tecnici esterni. QUESTI CONTROLLI POSSONO ESSERE ESEGUITI con regolarita' dai lavoratori normalmente presenti, ADEGUATAMENTE ISTRUITI, MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI IDONEE LISTE DI CONTROLLO CHE SERVONO A VERIFICARE le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio.  

Le aziende esterne che effettuano i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio devono dimostrare di essere in possesso di adeguata certificazione come tecnico manutentore qualificato per ciascun presidio antincendio rilasciata dal corpo dei VVF.

2)          D.M. 2/09/2021

La prima importante novità del D.M. 2/09/2021 riguarda l'obbligo di redazione del Piano di Emergenza che, oltre applicarsi alle aziende sottoposte a SCIA antincendio e a quelle che hanno luoghi di lavoro occupati da almeno 10 LAVORATORI, VIENE ESTESO ANCHE A QUELLE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ DI 50 PERSONE.

INOLTRE, Viene normata la durata dei corsi antincendio degli addetti all'emergenza aziendali fissando la necessità di AGGIORNAMENTO con periodicità quinquennale.

3)          D.M. 3/09/2021

Il D.M. 3/09/2021 infine norma le modalità di effettuazione della valutazione del rischio incendio per quelle attività classificate a rischio BASSO. L'adeguamento per le attività esistenti si applica solo in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Onde evitare spiacevoli inconvenienti in caso di accertamento, vi invitiamo a prendere appuntamento con il nostro ufficio tecnico al fine di valutare la congruità degli adempimenti già eseguiti e a provvedere alla pianificazione degli adempimenti mancanti.

Abbiamo già messo a calendario diverse edizioni dei corsi in partenza dal mese di settembre 2023 in collaborazione con l'ente di formazione CERSEO. CLICCA QUI PER INFO ED ISCRIZIONI