Legge di Bilancio 2021 - Lavoro

Legge di Bilancio 2021 - Lavoro

Norme contenute nella Legge di Bilancio 2021, Legge 178/2020 all’articolo 1


Proroga della cassa integrazione per l’emergenza epidemiologica da Covid19. 

Vengono concesse 12 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario.

Tali 12 settimane non sono soggette a contributo addizionale e devono essere ricomprese nel periodo tra:

– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

La data entro la quale devono essere presentate le domande relative alle richieste delle Integrazioni salariali è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’interruzione oggetto della domanda stessa per Gennaio 2021 il termine è al 28/02/2021.

Per rendere operative le norme di cui sopra si attende l’emissione delle Circolari Inps


Esonero dal Versamento dei contributi che non richiedono Interventi di Integrazione Salariale previsti dalla L 178/2020.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’emissione di circolari Inps.


Blocco dei licenziamenti

Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

  • al personale impiegato in appalto che viene riassunto dalla ditta subentrante a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto


Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi, in assenza delle condizioni previste dalla legge 81/2015 ossia per esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.


Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 36 anni (35 anni e 364 giorni) effettuate nel 2021 e nel 2022, si prevede un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di 6000 euro annui.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’emissione di circolari Inps.


Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato di donne disoccupate come individuate dall’ art. 4 commi da 9 a 11 della L 92/2012 effettuate nel biennio 2021-2022, è previsto uno sgravio nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo di 18 mesi e nel limite massimo di € 6.000,00 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’emissione di circolari Inps.


Congedo di paternità

Il congedo parentale viene elevato da 7 a 10 giorni per tutto il 2021.

Stabilizzazione ULTERIORE DETRAZIONE di lavoro dipendente prevista dall’art.2 D.L. n. 3/2020

Viena stabilizzata la ulteriore detrazione fiscale per i redditi compresi tra € 28.000,00 e 40.000,00.

La detrazione è di importo compreso tra:

  • € 1.200 e 960 calcolata in proporzione al reddito per chi ha reddito complessivo compreso tra € 28.000 e 35.000 euro;

  • € 960 che si azzera progressivamente in proporzione al reddito per soggetti il cui reddito complessivo è compreso tra € 35.000 e 40.000.


Norme contenute nel Decreto proroghe D.L. 183/2020

IL D.L. 183/2020 all’art. 19 Prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del Decreto stesso sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Tra queste vi è la possibilità per i datori di lavoro privati di:

- Applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;

- L’obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, in modalità semplificata sulla base della documentazione disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Come evidenziato nei vari punti per la completa applicazione di quanto previsto dalla normativa si è in attesa dell’ autorizzazione della Commissione Europea e delle Circolari applicative da parte del Ministero del lavoro e dell’Inps.


Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.


Ufficio Paghe