Legge di Bilancio 2021 - Credito

Legge di Bilancio 2021 - Credito

Cosa cambia per imprese e professionisti con specifico riferimento ad alcune delle principali “misure per la liquidità”

Fondo di Garanzia per le PMI, Garanzia Italia SACE, Moratoria Prestiti per le PMI, Misure di Rafforzamento Patrimoniale per le PMI, Contributo previsto dalla Nuova Sabatini

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) interviene sulle misure di liquidità alle imprese prevedendo una proroga per gli interventi operati dalla Sace (articolo 1 del Dl 23/2020) e dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96, che vengono posticipati al 30 giugno 2021. 
La Manovra interviene potenziando ulteriormente gli strumenti c.d. straordinari di garanzia pubblica introdotti nei mesi di emergenza Covid-19 per supportare imprese e professionisti nell’accesso alle diverse forme di finanziamento e/o affidamento. Accanto alla proroga delle garanzie sui finanziamenti, si estende per un ulteriore semestre anche la moratoria per le PMI.
Di seguito un’analisi delle novità per imprese e professionisti sulle agevolazioni previste dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e Garanzia SACE ed contenute nella legge di Bilancio 2021 in corso di approvazione definitiva.



Proroga le garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI

A) Proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI per fare fronte alle immediate esigenze di liquidità delle imprese e dei professionisti, che stanno affrontando le difficoltà economiche dovute al protrarsi dell’epidemia da Covid-19. Viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, prevista dell’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle stesse condizioni agevolate offerte dal Fondo Centrale di Garanzia: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
B) Novità sono previste per le garanzie per i micro prestiti fino a 30.000 euro con garanzia 100% del Fondo di Garanzia, di cui al comma 1, lettera m), con l’aumento della loro durata da 10 a 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi potrà chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento del tasso d'interesse alla maggiore durata del finanziamento. Con un’ulteriore modifica il criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.



Garanzia Italia SACE: proroga ed estensione a sostegno della liquidità delle imprese

In primis, è estesa al 30 giugno 2021 l’efficacia dello strumento previsto dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2020) per sostenere, attraverso la garanzia di SACE S.p.A. e la controgaranzia dello Stato, la concessione, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, di finanziamenti sotto qualsiasi forma, per assicurare la liquidità alle attività economiche e d’impresa danneggiate dalla pandemia (Garanzia Italia).



Moratoria prestiti PMI: proroga al 30 giugno 2021. Con quali regole?

In particolare, viene estesa fino al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), già prorogata dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). Le misure di sostegno resteranno efficaci fino alla fine di giugno 2021. L’ulteriore proroga, dopo quella stabilita dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2021 per sostenere la liquidità delle imprese in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria. La moratoria straordinaria sui finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA sarà efficace fino al 30 giugno 2021. Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga sarà automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico entro il 31 marzo 2021. Le PMI, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dotati di partita IVA che non hanno ancora richiesto di beneficiare della moratoria, possono farlo fino a fine gennaio 2021.



Misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI

Si estendono fino al 31 giugno 2021, con alcuni ritocchi, alcune delle misure previste dall’art. 26 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per il rafforzamento patrimoniale delle PMI. Sfruttando la recente proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato decisa da Bruxelles, che estende la durata del temporary framework al 30 giugno 2021, nella manovra il Governo ha deciso di estendere a sua volta la durata di due delle tre misure previste dal dl Rilancio per la patrimonializzazione delle PMI. Si tratta, nello specifico, del credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020 e del Fondo patrimonio PMI con cui Invitalia procede all’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250mila euro. Per queste due misure, quindi, la legge di bilancio consente alle imprese di eseguire l’aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, e non più entro il 30 dicembre 2020. Resta fuori dalla proroga, invece, il credito d’imposta per gli investitori che effettuano conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di una o più società. Per quanto riguarda la misura per riassorbire le perdite “pur consentendo rilevante l’aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021”, si legge nella relazione illustrativa, “il credito d’imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l’utilizzo del credito d’imposta”. Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, con una prima modifica viene aumentato l’ammontare massimo del credito d’imposta dal 30 al 50% dell’aumento di capitale effettuato. Con un’ulteriore novità viene precisato che il credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020 può essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021.



Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000 euro

Cambiano le regole per la Nuova Sabatini. Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione per tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dall’importo dell’operazione: attualmente tale modalità era prevista solo per finanziamenti fino a 200 mila euro. È questa la novità prevista nella legge di Bilancio 2021 per le PMI che intendono accedere all’agevolazione per l’acquisto, anche in leasing, di beni materiali e immateriali. La modifica costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione della misura. Le modalità di erogazione del contributo Nuova Sabatini cambiano e rendono lo strumento ancora più interessante per le piccole e medie imprese. La nuova modalità contribuisce a togliere i dubbi residui a quelle imprese che, fino ad oggi, potevano considerarlo alla stregua di un contributo in conto interessi. Già la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, al punto 8.1, specifica che “l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a: a) 2,75% per gli investimenti ordinari; b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.


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