Lavoro - provvedimenti di marzo 2021 -

Lavoro - provvedimenti di marzo 2021 -

Il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto sostegni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il 23/03/2021, prevede parecchie novità sul lavoro che qui di seguito riassumiamo:


  • Cassa Integrazione Ordinaria

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le aziende che intendono avvalersi della CIGO devono inviare comunicazione preventiva alle OO SS dei lavoratori. Come già previsto dalla normativa precedente gli importi di CIGO possono essere ANTICIPATI dal Datore di lavoro, (in tal caso il lavoratore non si troverà ad avere una doppia Certificazione Unica con obbligo di presentare poi la dichiarazione dei redditi) che li recupera dai contributi previdenziali dovuti, oppure con richiesta di PAGAMENTO DIRETTO da parte dell’INPS.


  • Assegno Ordinario al Fondo di Integrazione Salariale (ASO FIS) e Cassa Integrazione in Deroga

I datori di lavoro privati che non rientrano nella normativa che prevede la concessione dei trattamenti di CIGO e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), domanda per i trattamenti di Assegno Ordinario al Fondo di Integrazione salariale (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021. Anche per questi trattamenti non è dovuto nessun contributo addizionale.

La novità rispetto ai periodi precedenti per la Cassa Integrazione in Deroga è può essere concessa sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps che con Pagamento Anticipato dal datore di lavoro.

L’INPS ha chiarito con il Messaggio 1297/2021 che Il nuovo periodo di integrazione salariale è da ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Le aziende con più di 5 lavoratori in forza che intendono avvalersi di queste Integrazioni salariali devono inviare comunicazione preventiva alle OO SS dei lavoratori.

PRECISAZIONI: In merito a questi due trattamenti si evidenzia che per il combinato delle due disposizioni in materia DL 178/2020 e DL 41/2021 per le aziende che hanno richiesto ininterrottamente le integrazioni salariali a partire dal 1/01/2021 non risultano coperti i giorni 29-30-31 MARZO.
Inoltre la richiesta di integrazione salariale per i giorni 1-2-3-4 Aprile comporterebbe un utilizzo parziale delle 28 settimane concesse con il DL 41/2021. Nel caso invece non si fossero utilizzate interamente le 12 settimane concesse dal DL 178/2020 queste rimangono richiedibili fino al 30/06/2021 ma in tal caso i lavoratori ammessi al trattamento sono quelli in forza al 4/01/2021.


  • Licenziamenti

Fino al 30 giugno 2021 resta preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 resta ulteriormente preclusa la possibilità di cui sopra per coloro i quali presentano domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga. Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.


  • Contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza causali.

Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto sostegni e nella loro applicazione non si tiene conto del rinnovo/proroga senza causali già effettuata sulla base di quanto previsto dalla precedente normativa emergenziale (DL 178/2020 che proroga quanto già previsto dal DL 34/2020).


  • Decreto Emergenza (D.L. 13 marzo 2021 n. 30)

- Congedi per genitori:

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

- Congedi retribuiti:

nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui sopra è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

- In caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.

Le suddette misure si applicano fino al 30 giugno 2021.


  • Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe

Viene prorogato fino al 30/04/2021 la possibilità per i Datori di lavoro privati di ricorrere al Lavoro Agile o Smart Working fino al 30/04/2021. Sembra inoltre che il Governo preveda una ulteriore proroga di questa modalità fino al 30/09/2021 ma al momento non è ancora stata emanata la normativa in merito.


Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.


Ufficio Paghe