Lavoro - provvedimenti di marzo 2021 -
Il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto sostegni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il 23/03/2021, prevede parecchie novità sul lavoro che qui di seguito riassumiamo:
- Cassa Integrazione Ordinaria
I
datori
di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
possono presentare per
i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente
decreto (23 marzo 2021), domanda
di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale
(CIGO) per una durata massima di tredici
settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le aziende che intendono avvalersi della CIGO devono inviare comunicazione preventiva alle OO SS dei lavoratori. Come già previsto dalla normativa precedente gli importi di CIGO possono essere ANTICIPATI dal Datore di lavoro, (in tal caso il lavoratore non si troverà ad avere una doppia Certificazione Unica con obbligo di presentare poi la dichiarazione dei redditi) che li recupera dai contributi previdenziali dovuti, oppure con richiesta di PAGAMENTO DIRETTO da parte dell’INPS.
- Assegno Ordinario al Fondo di Integrazione Salariale (ASO FIS) e Cassa Integrazione in Deroga
I datori di lavoro privati che non rientrano nella normativa che prevede la concessione dei trattamenti di CIGO e che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), domanda per i trattamenti di Assegno Ordinario al Fondo di Integrazione salariale (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021. Anche per questi trattamenti non è dovuto nessun contributo addizionale.
La novità rispetto ai periodi precedenti per la Cassa Integrazione in Deroga è può essere concessa sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps che con Pagamento Anticipato dal datore di lavoro.
L’INPS ha chiarito con il Messaggio 1297/2021 che Il nuovo periodo di integrazione salariale è da ritenersi aggiuntivo a quello precedente.
Le aziende con più di 5 lavoratori in forza che intendono avvalersi di queste Integrazioni salariali devono inviare comunicazione preventiva alle OO SS dei lavoratori.
PRECISAZIONI:
In merito a questi due trattamenti si evidenzia che per il combinato
delle due disposizioni in materia DL 178/2020 e DL 41/2021 per le
aziende che hanno richiesto ininterrottamente le integrazioni
salariali a partire dal 1/01/2021 non risultano coperti i giorni
29-30-31 MARZO.
Inoltre
la richiesta di integrazione salariale per i giorni 1-2-3-4 Aprile
comporterebbe un utilizzo parziale delle 28 settimane concesse con il
DL 41/2021.
Nel
caso invece non si fossero utilizzate interamente le 12 settimane
concesse dal DL 178/2020 queste rimangono richiedibili fino al
30/06/2021 ma in tal caso i lavoratori ammessi al trattamento sono
quelli in forza al 4/01/2021.
- Licenziamenti
Fino
al 30 giugno 2021 resta
preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo.
Dal
1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 resta
ulteriormente preclusa la possibilità di cui sopra per coloro i
quali presentano domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS)
e di cassa integrazione in deroga. Le preclusioni non si applicano
nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva
dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione
della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la
cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare
un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo.
- Contratti a termine
In
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima
complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o
prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta
i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza causali.
Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto sostegni e nella loro applicazione non si tiene conto del rinnovo/proroga senza causali già effettuata sulla base di quanto previsto dalla precedente normativa emergenziale (DL 178/2020 che proroga quanto già previsto dal DL 34/2020).
- Decreto Emergenza (D.L. 13 marzo 2021 n. 30)
- Congedi per genitori:
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
-
Congedi retribuiti:
nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui sopra è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
- In caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.
Le suddette misure si applicano fino al 30 giugno 2021.
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe
Viene
prorogato fino al 30/04/2021 la possibilità per i Datori di lavoro
privati di ricorrere al Lavoro Agile o Smart Working fino al
30/04/2021. Sembra inoltre che il Governo preveda una ulteriore
proroga di questa modalità fino al 30/09/2021 ma al momento non è
ancora stata emanata la normativa in merito.
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Ufficio Paghe