Green Pass nei luoghi di lavoro

Green Pass nei luoghi di lavoro

Prime indicazioni operative e modulistica

Come già sapete, è stato pubblicato il D.L. 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Molti sono i dubbi interpretativi soprattutto per le aziende sotto i 15 dipendenti. Ci siamo già attivati con il Ministero del Lavoro evidenziando le numerose criticità e sollecitando una circolare esplicativa di chiarimento.

Di seguito una prima sintesi, riferita alle diverse comunicazioni in capo ai datori di lavoro che sarà integrata man mano che perverranno gli auspicati chiarimenti istituzionali per i quali consigliamo di seguire la pagina delle FAQ costantemente aggiornata.


Sintesi delle misure principali previste dal DL 127/2021

Quando

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza).

Chi

Chiunque svolge attività lavorativa nel settore pubblico e privato, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni “presso le amministrazioni” o “nei luoghi” di lavoro delle imprese private (ad es. servizio mensa). La norma si estende anche ai lavoratori autonomi anche se resta il dubbio di chi effettua le verifiche anche ai fini sanzionatori (si attendono chiarimenti).

Eccezione

Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e tassativa certificazione medica con Circolare del Ministero della salute.

Cosa

Obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di “possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.

Datori di lavoro (pubblici e privati)

Sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi” di cui al decreto. Riteniamo ragionevolmente che tale obbligo incomba sui datori di lavoro anche in caso di appalto, quindi sui lavoratori doppio controllo appaltante ed ospitante idem per la somministrazione.

Conseguenze

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Nessuna conseguenza disciplinare. Diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Imprese con meno di 15 dipendenti

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, entro il limite del 31 dicembre 2021. (Su questo aspetto posti quesiti al Ministero evidenziato tema/problematica sostituzioni dopo i 20 giorni in quanto la norma come formulata non da spazio a rapporto sostitutivo oltre tale periodo).

Sanzioni lavoratori

Da 600 a 1.500 Euro. Ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Sanzioni datori

Da 400 a 1000 Euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione. Ferme le eventuali conseguenze penali.

Prefetto

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.


I nostri servizi a supporto delle imprese associate

Evidenziamo che tutti coloro che hanno con noi il SERVIZIO PAGHE avranno accesso gratuitamente alla seguente documentazione appositamente predisposta dai nostri uffici:

  • Lettera di Comunicazione ai lavoratori da effettuare prima del 15 ottobre;

  • Lettera di Incarico al preposto ai controlli;

  • Lettera Assenza Ingiustificata;

  • Lettera sospensione;

  • Lettera con Causale TD per assunzione in sostituzione;

  • Lettera Prefetto nel caso ad esempio in cui il lavoratore in un controllo a campione (qualora azienda scelga questa modalità) risulti presente in azienda in violazione delle norme e privo di GP.

Inoltre, tutti coloro che hanno con noi il SERVIZIO SICUREZZA avranno l’aggiornamento dei protocolli covid19.

Clicca qui per le slide di sintesi

Per info e approfondimenti contattaci

Ufficio Legislativo
Confesercenti