Decreto-legge “SUPER GREEN PASS”

Decreto-legge “SUPER GREEN PASS”

Lo scorso 24 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge (c.d. “decreto SUPER GREEN PASS”), che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
✓ obbligo vaccinale e terza dose;
✓ estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
✓ istituzione del Green Pass rafforzato;
✓ rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.


Obblighi vaccinali

Il decreto-legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose (dose di richiamo) a
decorrere dal 15 dicembre prossimo e stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie:
• personale amministrativo della sanità
• docenti e personale amministrativo della scuola
• militari
• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria)
• personale del soccorso pubblico.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 " green pass base" e durata

Con le modifiche intervenute, dunque, il “green pass base” (lo definiamo così per distinguerlo dal SUPER GREEN PASS, di cui diremo in seguito), dal 15 dicembre pv., attesterà una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare
e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al
virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino
o al termine del prescritto ciclo.

Quanto, specificamente, alla durata, viene modificato portando da 12 mesi a 9 mesi la durata del green pass. 


Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base)

Il green pass base, dall’entrata in vigore della norma, in zona bianca è necessario per i seguenti servizi: 
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
al chiuso;
a-bis) alberghi e strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo
in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi
tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle
attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le
relative attività di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all’articolo 8-bis, comma 2;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.

Viene pertanto esteso anche a:

alberghi e strutture ricettive;
servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, che in precedenza erano esclusi dall’obbligo;
✓ spazi adibiti a spogliatoi e docce delle attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, indifferentemente dal
fatto se le attività siano svolte al chiuso o all’aperto, con esclusione dell’obbligo di
certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età
o di disabilità.


“SUPER GREEN PASS”

La norma prevede che, dal 29 novembre, nelle zone gialla e arancione, si consente la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, nel (mero) rispetto della disciplina della zona bianca, solo a chi si trovi nelle seguenti condizioni:
a) aver effettuato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (ovviamente, alla scadenza dei nove mesi della durata del ciclo primario sarà necessario effettuare il richiamo, per non far scadere la validità del green pass);
b) essere guarito dall’infezione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) essere guarito dall’infezione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

- nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Condizioni, queste, che consentono l’attribuzione del cosiddetto “green pass rafforzato”, o “SUPERGREEN PASS”, con esclusione dell’utilizzabilità, a tali fini, dell’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare (c.d. “tampone rapido” o “molecolare”).

La norma si applica senza dubbio, per espressa previsione, alla ristorazione, ad eccezione dei
servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.

In realtà, la ristorazione, in base all’attuale normativa, non subisce alcuna limitazione in zona gialla, se non quella dell’obbligo di possesso del green pass per accedere per il consumo al chiuso al tavolo, ma il decreto vi fa espresso richiamo, e dunque riteniamo rientri nell’obbligo del SUPER GREEN PASS, almeno per la parte relativa al consumo al chiuso e al tavolo, con esclusione quindi del consumo al banco nei bar.

Secondo il comunicato stampa del Governo, le altre attività (oltre alla ristorazione) alle quali in
zona gialla o arancione si potrà accedere solo se in possesso del SUPER GREEN PASS, e che
altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni, sono le seguenti:
- Spettacoli
- Eventi sportivi
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

A nostro avviso potrebbero ritrovarsi nella medesima esigenza (necessità del SUPER GREEN
PASS) gli utenti di:
• Musei e altri istituti e luoghi della cultura: 
• Tutte le altre eventuali attività che in zona gialla risentano di restrizioni

ATTENZIONE: in caso di passaggio in zona arancione, come affermato dal Governo, le limitazioni previste per i musei e la ristorazione (sospensione dell’attività) non scatterebbero, ma alle attività potrebbero accedere i soli detentori del SUPER GREEN PASS, cioè soggetti vaccinati o guariti (no tamponi).


PERIODO TRANSITORIO

Per il prossimo periodo delle festività natalizie e di fine anno, l’art. 6 prevede un regime particolare, che consente l’applicazione della norma sul SUPER GREEN PASS anche alle ZONE BIANCHE
Nelle Regioni “zona bianca”, dunque, durante tale periodo (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio
2022) lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni (dovrebbe dunque trattarsi delle attività sopra elencate: ristorazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, spettacoli, eventi sportivi, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, ai quali abbiamo ipotizzato si aggiungano i musei) saranno consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del SUPER GREEN PASS, dunque ai soli vaccinati o guariti e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.