Contributi Pubblici: Quando vi è obbligo di pubblicazione sul sito

Contributi Pubblici: Quando vi è obbligo di pubblicazione sul sito

Come è noto, l’art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che “I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile (attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi; attività intermediarie nella circolazione dei beni - fra queste le attività commerciali; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancarie o assicurative; altre attività ausiliarie delle precedenti) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'art, 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (enti equiparati). I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno (si intende successivo all’esercizio finanziario precedente), su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il comma 127 stabilisce che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Ai sensi del successivo comma 125-ter, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza dell’obbligo di cui al comma 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

L’art. 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021, convertito in legge n. 87, aveva previsto, come si ricorderà, per l'anno 2021, la proroga del regime sanzionatorio al 1° gennaio 2022. Il DL n. 228/2021 (c.d. “decreto milleproroghe”), poi convertito in legge n. 15/2022, all’art. 1, comma 28-ter, ha differito il termine al 1° luglio 2022.

Ciò vuol dire, secondo la nostra interpretazione, che vi è tempo fino al 30 giugno p.v. per procedere alla pubblicazione dei dati sopra menzionati, con riferimento alle sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2020, altrimenti scattando dal 1° luglio le sanzioni previste.
L’art. 3-septies dello stesso DL n. 228/2021 ha previsto, al comma 1, che per l’anno 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni è prorogato al 1° gennaio 2023.
Ciò vuol dire, a nostro avviso, che vi è tempo fino al 31 dicembre 2022 per pubblicare i dati relativi a sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2021, altrimenti scattando dal 1° gennaio 2023 l’applicabilità delle sanzioni.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 125-quinquies, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

In ogni caso ricordiamo che, ad avviso di Confesercenti, come comunicato a suo tempo con pertinenti note (nota dell’Ufficio Tributario dell’8.6.2021), le forme di contribuzione emergenziali ricollegate all’emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020; Contributo per gli “Intermediari e Professionisti del turismo” ex art. 182 del D.L. n. 34/2020; Contributo “Centri storici” ex art. 59 del D.L. n 104/2020; Ristori ex art. 1 del D.L. n. 137/2020; Sostegni ex art. 1 del D.L. n. 41/2021) (per brevità “Contributi a fondo perduto COVID”) non si considerano rientranti nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017:
- perché, stante il tenore letterale della norma ed i documenti di prassi emanati fino ad oggi sul tema, i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale. E’ chiaro, infatti, che tali benefici, essendo stati concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
- da un punto di vista meramente logico e stante il carattere di “straordinarietà” di tale contribuzione emergenziale, si ritiene che le “Misure COVID” siano comunque da considerarsi profondamente differenti ed in alcun modo equiparabili alle “tradizionali” forme di contribuzione pubblica (“ante COVID” e non) per le quali è stato legittimamente previsto un vincolante regime di trasparenza a tutela degli attori coinvolti.

Confesercenti ha provveduto alla creazione di una sezione ad hoc sul proprio Portale istituzionale www.confesercenti.it al fine di soddisfare l’eventuale esigenza dei propri Associati, regolarmente iscritti, con riguardo agli adempimenti pubblicitari considerati obbligatori e non.

Pertanto chi fosse interessato a questo servizio è pregato di contattarci