D. L. 176/2022 “Misure urgenti di sostegno energetico e finaziario”.

D. L. 176/2022 “Misure urgenti di sostegno energetico e finaziario”.

Con la presente Circolare si illustrano le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto legge del 18 novembre 2022 n. 176 (c.d. Decreto “Aiuti Quater”), pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 novembre 2022. Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE
  • Disposizioni in materia di proroga dei bonus per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore
All’articolo 1 del D.L. “Aiuti Quater” è previsto che i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, come già disciplinati all’art. 1 del D.L. n. 144/2022 (c.d. “D.L. Aiuti Ter”) per i mesi di ottobre e novembre 2022, vengano estesi anche per il mese di dicembre 2022, alle medesime condizioni.

Inoltre, al riguardo, è previsto che:
- i crediti d’imposta “energetici” previsti per il terzo e quarto trimestre 2022 possano essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 entro la data del 30 giugno 2023;
entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dalla possibilità di fruizione del beneficio (con futuro Provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno previsti il modello e le istruzioni per la predetta comunicazione);
- tutti i crediti di imposta possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. “soggetti vigilati” (ad esempio banche, intermediari finanziari, etc.).

Al riguardo si ricorda che in caso di cessione i soggetti beneficiari devono richiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

  • Rateizzazione bollette per le imprese
All’articolo 3, a determinate condizioni previste, è concessa alle imprese residenti in Italia la possibilità di richiedere la rateizzazione (in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili) degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Al riguardo:
- per ottenere la predetta rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori
secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro il 20 dicembre 2022;
-  è chiarito che il tasso di interesse eventualmente applicato alla rateizzazione non può
superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP)
di pari durata;
-  è possibile ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da SACE o chiedere
alle banche finanziamenti garantiti da SACE;
- la predetta rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive;
- l’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei predetti crediti d’imposta per le imprese energivore, gasivore e non.
  • Disposizioni in materia di fringe benefit
All’articolo 3 comma 10 del D.L. Aiuti Quater è previsto l’aumento da euro 600 a euro 3.000 della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti.
In particolare, la disposizione prevede che per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette utenze, fino a 3.000 euro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE ED IVA SUI PRODOTTI PETROLIFERI E SUL GAS

All’articolo 2 del D.L. in oggetto è previsto che a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
- le aliquote di accisa dei seguenti prodotti siano rideterminate nelle seguenti misure:
o benzina: euro 478,40 per mille litri;
o oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
o gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: euro 182,61 per mille chilogrammi;
o gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo;
-  l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,
l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e
fino al 31 dicembre 2022.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI

All’articolo 8 del Decreto, al fine di agevolare gli eventuali adeguamenti da effettuarsi nell’anno
2023, è introdotto un contributo destinato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei
corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

In particolare:

- è introdotto un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, pari al 100% della spesa sostenuta per ogni registratore telematico acquistato, fino ad un massimo di 50 euro per ogni strumento;
- al credito d’imposta non si applicano gli attuali limiti di compensazione di cui all’art. 1, c.53 della Legge n. 244/2007 e all’art. 34 della Legge n. 388/2000;
- il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei registratori telematici ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 19 gennaio 2023, saranno
definite le modalità attuative e le regole relative all’agevolazione in questione.

NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS

Sul tema del c.d. “Superbonus” le novità più rilevanti introdotte all’art. 9 del D.L. “Aiuti Quater”
sono le seguenti:

a) la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione viene così riformulata:
1. 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
2. 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
3. 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
4. 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;

b) è prorogato al 31 marzo 2023 (rispetto al 31 dicembre 2022) il termine ultimo per completare i lavori relati agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

c) con riferimento agli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari
dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
1. il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
2. che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
3. che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, ma per il calcolo di tale soglia è chiarito che sarà necessario sommare tutti i redditi del nucleo familiare e dividerli poi per un coefficiente determinato dal numero di membri della famiglia.;

d) per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di CILA alla data del 25 novembre
2022 continuerà a valere la detrazione del 110% (in caso di interventi su edifici condominiali, è previsto che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori debba essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022);

e) è introdotta la possibilità di fruire dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 quote annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (5 quote annuali di pari importo).

A tal fine, è specificato che il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite da un Provvedimento dell’Agenzia stessa.

La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi
né richiesta a rimborso.